(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta
                      n. 20 del 29 aprile 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  1.  L'art. 20 della legge regionale 2 marzo 1992, n. 5 (Istituzione
del Difensore civico), e' sostituito dal seguente:
  "Art. 20 (Norma transitoria). - 1. La presente legge  ha  efficacia
fino al 31 agosto 2000".