(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 20 del 29 aprile 1997) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. L'art. 20 della legge regionale 2 marzo 1992, n. 5 (Istituzione del Difensore civico), e' sostituito dal seguente: "Art. 20 (Norma transitoria). - 1. La presente legge ha efficacia fino al 31 agosto 2000".